Lario Ludens Aps (d’ora in poi “Associazione”) in conformità a quanto previsto dall’art 17 commi 3 e 4 del D. lgs. 3 luglio 2017, n.117 (d’ora in poi “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), al fine di definire forme e modi dell’attività di volontariato e rendere attuabile il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai propri volontari per lo svolgimento dell’attività effettuata, stabilisce con il presente regolamento i criteri e i limiti a cui fare riferimento.
Il presente regolamento ha valenza per i volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, presso l’Associazione nello svolgimento dei compiti statutari.
Ruolo del volontario
Il volontario è una persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell’associazione e condividendone le finalità, intende perseguire gli scopo di Lario Ludens APS partecipando in prima persona alle sue attività in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro.
Spese rimborsabili
I volontari prestano la loro attività gratuitamente e pertanto non hanno diritto ad alcuna retribuzione o corrispettivo per l’attività prestata sotto qualsiasi forma. Ai volontari riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’acquisto di beni e servizi inerenti all’attività dell’Associazione stessa, nelle modalità e alle condizioni del presente regolamento. Dette spese devono essere preventivamente autorizzate e devono essere correlate allo svolgimento delle funzioni strettamente riferibili alle iniziative dell’Associazione nell’ambito del volontariato.
Spese effettivamente sostenute e documentate (Art. 17, comma 3, D. Lgs. N. 117/2017)
La spesa per essere rimborsabile, deve presentare le seguenti caratteristiche:
1. essere preventivamente autorizzata dal responsabile del progetto, in maniera scritta o orale;
2. essere effettivamente sostenuta;
3. essere debitamente documentata, allegando il documento contabile relativo (fattura, scontrino, ricevuta etc..).
Per quanto concerne le indennità chilometriche dovute nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del volontario, esse, come chiarito dall’ Agenzia delle Entrate (ris. n. 38/E dell’11 aprile 2014) devono:
1. riguardare attività al di fuori del comune in cui risiede o dimora il volontario;
2. essere quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ ACI;
3. essere documentate attraverso la compilazione del modulo allegato al presente regolamento.
Spese effettivamente sostenute oggetto di autocertificazione da parte del volontario (Art. 17, comma 4, D. Lgs. N. 117/2017)
E’ ammesso il “rimborso auto-certificato”, per il quale non è necessario che il volontario presenti all’ente i documenti giustificativi delle spese sostenute.
Possono essere oggetto di “rimborso auto-certificato” le seguenti tipologie di spese:
– vitto (bar/ristorante etc..);
– spostamenti (utilizzo del mezzo pubblico, utilizzo del mezzo privato in ambito comunale, auto o ciclomotore);
– piccoli acquisti di materiali relativi alle attività svolte dall’associazione e in accordo allo Statuto vigente.
Dette spese possono essere rimborsate, previa autorizzazione delle stesse da parte del responsabile del progetto, in forma scritta o orale:
1. nel limite di Euro 10,00 giornalieri e nel limite di Euro 150,00 mensili;
2. a condizione che la spesa sia certificata dal volontario che l’ha sostenuta, mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445, che attesti la natura della spesa e il sostenimento della stessa per l’esecuzione attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione.